Trasporto di minori su veicoli

Negli ultimi anni si è posto sempre più attenzione alla sicurezza sulle strade con un inasprimento di talune violazioni, ma nonostante questo continua a persistere un atteggiamento ancora poco responsabile per quanto riguarda il trasporto dei...
Data:

18 ottobre 2024

Tempo di lettura:

2 min

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Negli ultimi anni si è posto sempre più attenzione alla sicurezza sulle strade con un inasprimento di
talune violazioni, ma nonostante questo continua a persistere un atteggiamento ancora poco
responsabile per quanto riguarda il trasporto dei bambini su autoveicoli, ciclomotori, motocicli,
velocipedi.

La tutela dell'incolumità dei minori trasportati è strettamente collegata ad un corretto utilizzo dei
seggiolini (sistemi di ritenuta per bambini).


Come scegliere i seggiolini?
I bambini di statura inferiore a 1,50 m.
devono essere assicurati a seggiolini adeguati al loro peso e
provvisti di talloncino che riporta il numero di omologazione, la marca e il Paese di produzione.
 
I seggiolini sono classificati nei seguenti 5 "gruppi di massa":
• gruppo 0: per bambini di peso inferiore a 10 kg
• gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 kg
• gruppo 1: per bambini di peso compreso tra 9 e 18 kg
• gruppo 2: per bambini di peso compreso tra 15 e 25 kg
• gruppo 3: per bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg

Sanzioni
L'art. 172 del Codice della Strada stabilisce che i bambini di statura inferiore a 1,50 m. devono
essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo
omologato pena la confisca.

Ciclomotori e motocicli
L'art. 170 del Codice della Strada prevede anche il divieto
di trasportare bambini di età inferiore ai 5 anni su ciclomotori e motocicli.
I conducenti maggiorenni possono trasportare un solo passeggero di età
superiore a 5 anni posizionato dietro il guidatore.

Minori sui velocipedi
È consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino ad otto anni di età purché
opportunamente assicurato ad uno specifico seggiolino; tale seggiolino deve essere composto da
sedile, schienale e braccioli oltre che da un sistema di sicurezza che prevede bretelle o cinture di
contenimento e una struttura di protezione per i piedi. 
Il seggiolino deve essere installato: tra manubrio e conducente quando si trasportano bambini fino a 15 kg, - posteriormente negli altri casi e non deve ostacolare la visibilità e la libertà di movimento del
conducente. (sanzione prevista dall'art. 182 c.5 e c.10 del CdS).

Per quanto riguarda i cosiddetti ''risciò'', velocipedi appositamente costruiti e omologati per il trasporti
di più persone, è ammesso il trasporto di quattro persone adulte compreso il conducente, e
contemporaneamente non più di due bambini fino a dieci età (sanzione prevista dall'art. 182 c.7 e c.10 del C.d.S.).



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Ultimo aggiornamento pagina: 17/10/2024 18:04:09

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