Dichiarazione di nascita
Denuncia obbligatoria per l'iscrizione del neonato nel registro comunale dello Stato Civile e l'attribuzione di nome e cognome
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai neogenitori
Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i sedici anni.
La dichiarazione di nascita di un bambino nato da genitori sposati può essere fatta da uno soltanto dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non siano sposati, la dichiarazione può essere fatta:
Nel caso in cui i genitori non siano sposati, la dichiarazione può essere fatta:
- dai due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio;
- dall’unico genitore che vuole riconoscere il figlio;
- da un solo genitore, nel caso in cui fosse stato effettuato il prericonoscimento del nascituro.
Descrizione
In occasione della nascita di un figlio o di una figlia, tutti i genitori sono obbligati a provvedere alla denuncia di nascita che occorre per la stesura dell'atto di nascita e per la conseguente registrazione anagrafica.
Come fare
La dichiarazione di nascita di un figlio può essere fatta:
1 - presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
2 - presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
3 - presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori.
Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre.
1 - presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
2 - presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
3 - presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori.
Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre.
Casi Particolari
1) Prericonoscimento: E' possibile prericonoscere il figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza e previo appuntamento.
Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.
2) Denuncia di nascita resa dopo i 10 giorni: Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del tribunale.
Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.
3) Genitori Stranieri senza residenza italiana: Devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
4) Bambini nati morti Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile.
L'eventuale autorizzazione al seppellimento del feto dovrà essere richiesta alla USL competente in relazione al luogo del parto. Dopo le 28 settimane di gestazione il dichiarante, oltre all'attestazione di parto, dovrà esibire il certificato necroscopico (avviso di morte) rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, dal medico necroscopico della USL competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l' ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.
Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte con la procedura predetta (esibizione dell'attestazione di parto, avviso di morte e autorizzazione al seppellimento).
Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.
2) Denuncia di nascita resa dopo i 10 giorni: Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del tribunale.
Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.
3) Genitori Stranieri senza residenza italiana: Devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
4) Bambini nati morti Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile.
L'eventuale autorizzazione al seppellimento del feto dovrà essere richiesta alla USL competente in relazione al luogo del parto. Dopo le 28 settimane di gestazione il dichiarante, oltre all'attestazione di parto, dovrà esibire il certificato necroscopico (avviso di morte) rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, dal medico necroscopico della USL competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l' ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.
Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte con la procedura predetta (esibizione dell'attestazione di parto, avviso di morte e autorizzazione al seppellimento).
Cosa serve
- Documento di identità valido del dichiarante;
- Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
- I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.
Cosa si ottiene
Iscrizione del neonato nel registro comunale dello Stato Civile e attribuzione ufficiale del nome e del cognome*.
Attribuzione del cognome al figlio
Dal 1° giugno 2022, con la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 27/04/2022, sono variate le modalità di attribuzione del cognome al figlio.
I genitori di comune accordo possono attribuire in sede di dichiarazione di nascita:
il doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
il solo cognome paterno;
il solo cognome materno.
Per i cittadini stranieri rimane la regola di attribuzione del cognome secondo la legge dello stato di appartenenza per cittadinanza (art. 24 legge n.218/1995).
Dal 1° giugno 2022, con la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 27/04/2022, sono variate le modalità di attribuzione del cognome al figlio.
I genitori di comune accordo possono attribuire in sede di dichiarazione di nascita:
il doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
il solo cognome paterno;
il solo cognome materno.
Per i cittadini stranieri rimane la regola di attribuzione del cognome secondo la legge dello stato di appartenenza per cittadinanza (art. 24 legge n.218/1995).
Tempi e scadenze
La conclusione del procedimento è immediata.
Costi
Il procedimento non prevede alcun pagamento.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 01/07/2024 10:57:14