A chi è rivolto

Con la Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), è stata introdotta la possibilità di costituire un’unione civile per le persone dello stesso sesso.
E' previsto, ugualmente al matrimonio civile, la possibilità di procedere con SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE.

Descrizione

Condizioni essenziali
I richiedenti l’unione civile devono possedere alcuni requisiti, rinvenibili nei commi 2 e 4 della L. 76/2016:
1) età: è richiesto il possesso della maggiore età;
2) assenza di provvedimenti di interdizione per infermità di mente;
3) libertà di stato, vale a dire l’assenza di legami di coniugio o unione civile;
4) assenza tra le parti di vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione;
5) assenza di impedimento da delitto: i richiedenti non devono essere stati condannati per omicidio, anche solo tentato, ai danni del coniuge o dell’unito civilmente dell’altro.

Come fare

A) Richiesta di costituzione dell' unione
I richiedenti devono compilare l’apposita richiesta, reperibile nella sezione MODULISTICA, e trasmetterla a mezzo mail all'indirizzo: statocivile@mandellolario.it

Recepita l’istanza, l’ufficio di stato civile accerta la presenza dei requisiti sopra indicati, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria; contatta i richiedenti per la firma del processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione.

Regime patrimoniale
In mancanza di espressa enunciazione nell’atto, il regime patrimoniale prescelto è quello della comunione dei beni, con cui ciascuna parte diventa automaticamente proprietaria di tutti gli acquisti compiuti durante l’unione, fatte salve le eccezioni di legge.
In alternativa, è possibile optare per la separazione dei beni, con cui ciascuna parte rimane proprietaria esclusiva dei beni acquistati durante l’unione. L’annotazione di separazione compare espressamente nell’atto e negli estratti per riassunto.
Se uno o entrambi i coniugi è straniero, è infine possibile optare per la legge in vigore nel paese di cui ha la cittadinanza.

Scelta cognome comune

Le parti possono scegliere un cognome comune, da anteporre al proprio per tutta la durata dell’unione.

B) SCIOGLIMENTO dell'unione civile
Analogamente ai matrimoni, le parti che hanno costituito un'unione civile possono addivenire al suo scioglimento mediante la conclusione di un accordo dinanzi all'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, commi 24 e 25 della L. 76/2016 e dell’art. 12 del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014.
Il procedimento prevede due fasi:
1) Prima fase - Manifestazione di volontà diretta allo scioglimento dell’unione civile davanti all’Ufficiale di Stato Civile, che può essere:
• congiunta (entrambe le parti si presentano);
• unilaterale. In questo caso, la detta manifestazione deve essere preventivamente trasmessa dalla persona interessata all’altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inoltrare alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto.
2) Seconda fase - Accordo di scioglimento. Decorsi almeno tre mesi dalla manifestazione di volontà indicata nella prima fase, le parti possono presentarsi dinanzi all’Ufficiale dello stato civile per la sottoscrizione dell’accordo di scioglimento, che dovrà essere confermato dopo almeno 30 giorni.
È obbligatoria la presenza di entrambi. In caso contrario, resta salva la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria.

Cosa serve

A) Documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o patente)
B) Per i cittadini stranieri: nulla osta alla costituzione dell’unione civile, rilasciato dall’autorità del proprio Paese (quella situata all’estero, individuata dalla legge nazionale di riferimento, o quella consolare situata sul territorio italiano), opportunamente tradotto e legalizzato salvo i casi di esenzione previsti da eventuali accordi interazionali. In caso di mancato riconoscimento dell’unione civile da parte del paese di riferimento, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto da cui risulti la libertà di stato o da una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000.

Cosa si ottiene

Costituzione di unione civile
Scioglimento dell'unione civile

Tempi e scadenze

La costituzione di un’unione civile prevede due passaggi:
1) Processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione
2) Costituzione dell’unione civile

Costi

Per la COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE:
Tariffa relativa relativa a RESIDENTI nel Comune di Mandello del Lario (almeno un nubendo o una parte dell'unione civile) e sino al 31/12/2023
SALA CONSIGLIO: GRATUITA
SALA GIUNTA: GRATUITA
SALA POLIFUNZIONALE: € 100,00

Tariffa relativa relativa a NON RESIDENTI nel Comune di Mandello del Lario
SALA CONSIGLIO: € 300,00
SALA GIUNTA: € 200,00
SALA POLIFUNZIONALE: € 500,00

PER LO SCIOGLIMENTO DI UNIONE CIVILE avanti l'Ufficiale dello Stato Civile: euro 16,00 

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 01/07/2024 10:57:14

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