Nel caso in cui i coniugi, successivamente, raggiungano un nuovo accordo che li porti a far cessare lo stato di separazione, è possibile per loro rivolgersi, in alternativa:
1 - all’ufficiale dello stato civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio;
2 - all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza;
3 - all’autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza all’estero;
4 - al notaio (la riconciliazione può essere contenuta anche nell’atto notarile con cui i coniugi stipulano o modificano convenzioni di contenuto patrimoniale).
Le dichiarazioni rese all’estero verranno trascritte ed annotate nei registri in Italia, come stabilito dal Ministero dell'Interno.
Procedura davanti all’ufficiale di stato civile
I coniugi devono compilare e sottoscrivere il modulo allegato con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione, ed inviarlo con allegati copia dei documenti identificativi all’indirizzo email statocivile@mandellolario.it
I coniugi verranno ricontattati dall’ufficio per fissare l’appuntamento per la redazione dell’atto di riconciliazione.
Al momento della redazione dell'atto i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, anche anticipatamente alla data della stesura dell'atto stesso.
L'Ufficiale dello stato civile una volta formulato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio. Gli interessati possono chiedere l’estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.