Descrizione
Nell’ambito della campagna AIB 2026, il Direttore Generale alla Sicurezza e Protezione Civile ha disposto l’attivazione del periodo di elevato rischio di incendi boschivi (nota prot. n. Y1.2026.0006776 del 31 marzo 2026), con decorrenza dal 31 marzo 2026 alle ore 15:00 e validità fino a successiva revoca.
Per tutta la durata di tale fase trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela dei boschi dal fuoco previste dalla Legge 353/2000 (artt. 4 e 7), dalla Legge Regionale 31/2008 (art. 45, comma 4 e art. 61, comma 9) e dalla Legge 155/2021.
Durante il periodo di alto rischio, su tutto il territorio lombardo è vietata qualsiasi attività che possa determinare anche solo la possibilità di innesco di incendi, senza eccezioni.
In particolare, è fatto divieto di:
Per quanto riguarda il dettaglio dei divieti e il regime sanzionatorio applicabile, si rimanda al Piano Regionale delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2025–2028, con particolare riferimento alle sezioni 5.4 e 6.4.
Le informazioni relative alla classificazione del rischio incendi per ciascun Comune sono consultabili attraverso il servizio “Rischio Incendio Boschivo” disponibile sul Geoportale della Lombardia.
In caso di avvistamento o segnalazione di incendio boschivo, è necessario contattare tempestivamente:
Numero Unico di Emergenza: 112
Sala Operativa Regionale di Protezione Civile – numero verde 800 061 160 (se attivo)
La collaborazione di tutti è fondamentale per la salvaguardia del territorio, dell’ambiente e della sicurezza pubblica.
Per tutta la durata di tale fase trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela dei boschi dal fuoco previste dalla Legge 353/2000 (artt. 4 e 7), dalla Legge Regionale 31/2008 (art. 45, comma 4 e art. 61, comma 9) e dalla Legge 155/2021.
Durante il periodo di alto rischio, su tutto il territorio lombardo è vietata qualsiasi attività che possa determinare anche solo la possibilità di innesco di incendi, senza eccezioni.
In particolare, è fatto divieto di:
- accendere fuochi all’aperto all’interno di aree boscate o entro una distanza di 100 metri dalle stesse;
- effettuare la combustione di residui vegetali di origine agricola o forestale;
- utilizzare attrezzature o dispositivi in grado di produrre scintille, braci o fiamme libere;
- impiegare motori, fornelli, inceneritori o strumenti che possano generare faville;
- tenere comportamenti imprudenti, come fumare, in contesti a rischio.
Per quanto riguarda il dettaglio dei divieti e il regime sanzionatorio applicabile, si rimanda al Piano Regionale delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2025–2028, con particolare riferimento alle sezioni 5.4 e 6.4.
Le informazioni relative alla classificazione del rischio incendi per ciascun Comune sono consultabili attraverso il servizio “Rischio Incendio Boschivo” disponibile sul Geoportale della Lombardia.
In caso di avvistamento o segnalazione di incendio boschivo, è necessario contattare tempestivamente:
Numero Unico di Emergenza: 112
Sala Operativa Regionale di Protezione Civile – numero verde 800 061 160 (se attivo)
La collaborazione di tutti è fondamentale per la salvaguardia del territorio, dell’ambiente e della sicurezza pubblica.
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/04/2026 13:12:55